Elenco dei casi in cui il rilascio delle autorizzazioni è sostituito da una comunicazione – dati aggiornati fino al 23/12/2016 (sezione abrogata dal d.lgs. 97/2016) | Burocrazia zero – dati aggiornati fino al 23/12/2016 (sezione abrogata dal d.lgs. 97/2016) | Disposizioni generali | Amministrazione Trasparente

Elenco dei casi in cui il rilascio delle autorizzazioni è sostituito da una comunicazione – dati aggiornati fino al 23/12/2016 (sezione abrogata dal d.lgs. 97/2016)

Riferimenti normativi:

Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013

art. 37, D.L. 69/2013 - "Zone a burocrazia zero"

 

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri burocratici per le imprese, le convenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio, 2012. n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, possono essere sottoscritte dai soggetti sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le attivita' di sperimentazione di cui al citato articolo 12 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono estese a tutto il territorio nazionale, anche ai fini della definizione delle modalita' operative per la creazione di un sistema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per la pubblica utilita'.
3. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle
autorizzazioni di competenza e' sostituito da una comunicazione dell'interessato.
((3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attivita' delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attivita', con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale l'elenco delle attivita' soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma)).
4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'accesso alle informazioni, comprese quelle di cui al comma 3, tramite il proprio sito istituzionale. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, predispone,altresi', un Piano nazionale delle zone a burocrazia zero e ne monitora costantemente l'attuazione pubblicando sul proprio sito una relazione trimestrale.
5. Le attivita' di cui al comma 2 non sono soggette a limitazioni, se non quando sia necessario tutelare i principi fondamentali dellaCostituzione, la sicurezza, la liberta' e la dignita' dell'uomo e l'utilita' sociale, il rispetto della salute, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.
6. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L'articolo 37, D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) estende a tutto il territorio nazionale la possibilità di individuare "zone a burocrazia zero", non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico.

Con apposite convenzioni sono attivati percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi, per l'avvio e l'esercizio dell'attività delle imprese sul territorio. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni è sostituito da una mera comunicazione dell'interessato.

Le attività di sperimentazione possono essere limitate solo per motivi di tutela di interesse generale, espressamente elencati dalla norma. Inoltre, si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito Internet istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti a tali disposizioni.

Attualmente il Comune di Artogne non prevede "zone a burocrazia zero".

Data di ultimo aggiornamento: 05/06/2014